Tra le novità inserite nel Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, nel testo convertito in legge il 17 luglio (Legge 77 del 17/07/2020), è presente anche una nuova misura fiscale al Titolo VI, Articolo 119 "Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici", che punta a dare nuovo slancio al settore edile, rappresentando un importante beneficio per l'utente privato.
L'Ecobonus 110% permette di cambiare in meglio le condizioni, già favorevoli, del vecchio Ecobonus al 50 o al 65%, che resta comunque sfruttabile per i lavori non compresi nel nuovo super incentivo.
Questa nuova manovra fiscale introduce delle importanti novità rispetto alle precedenti detrazioni, ovvero:
Sarà possibile beneficiare del nuovo Ecobonus per spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021.
Gli interventi cosiddetti "trainanti" che accedono quindi direttamente al Superbonus 110% sono:
Le opere edili che prevedono un isolamento termico dell'involucro dell'edificio su superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
Il limite di spesa è di 50.000 € per le abitazioni familiari o le villette a schiera, mentre per gli edifici con più unità immobiliari la spesa massima in detrazione varia in funzione del numero di unità immobiliari. I serramenti non sono inclusi in questa tipologia di intervento trainante.
Nei condomini, la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico), oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici. Il limite di spesa è in funzione del numero di unità immobiliari e varia da 20.000 € a 15.000 €. In questa casistica è possibile abbinare anche un impianto fotovoltaico con accumulo.
La sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico) oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici.
Nel testo convertito in legge è stata inserita la possibilità, per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera, di annoverare tra i trainanti le caldaie a condensazione, a patto che siano in classe A. Il limite di spesa è di 30.000 €. In questa casistica è possibile abbinare anche un impianto fotovoltaico con accumulo.
É possibile beneficiare della maxi detrazione sostenendo altri interventi, a patto che siano abbinati necessariamente a uno degli interventi "trainanti" sopradescritti e rispettino le condizioni per l’accesso al Superecobonus (doppio salto di classe e requisiti minimi):
Tutti gli interventi di efficienza energetica previsti dal Decreto Legge 63/2013 art.14. Questi interventi sono quindi detraibili al 110% in 5 anni con i relativi tetti di spesa solo se accoppiati ad almeno uno degli interventi "trainanti" citati in precedenza.
Scopri gli interventi al 65% che possono essere abbinati a uno "trainante"
Scopri gli interventi al 50% che possono essere abbinati a uno "trainante"
Sono detraibili al 110% anche gli interventi di adeguamento sismico, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Sono detraibili al 110% in 5 anni anche gli impianti fotovoltaici se realizzati contestualmente a uno degli interventi "trainanti" o di adeguamento sismico. La detrazione al 110% viene riconosciuta anche per i sistemi di accumulo elettrico.
La detrazione per fotovoltaico non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre agevolazioni di qualsiasi natura ed è subordinata alla cessione in rete dell'energia elettrica non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo. Importante sottolineare come nel testo convertito in legge sia stato fatto riferimento alle comunità energetiche (Legge n.8 del 28/2/2020).
Sono detraibili al 110% in 5 anni anche le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici se realizzati contestualmente a uno degli interventi "trainanti".
Gli interventi che possono beneficiare della maxi detrazione devono necessariamente prevedere il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Il miglioramento della classe energetica dovrà essere certificato attraverso la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), sia in fase precedente ai lavori che in fase successiva.
Inoltre per poter beneficiare del Superbonus 110% è importante che gli interventi rispettino i requisiti minimi previsti dal Decreto Attuattivo DM Requisiti di agosto 2020, in termini di caratteristiche prestazionali dei componenti e i massimali di spesa per ogni intervento.
La detrazione del 110% spetta a:
Sono escluse dalla detrazione del 110% gli edifici unifamiliari adibiti a seconde case (oltre la seconda unità immobiliare), gli immobili delle Imprese e soggetti IRES, in entrambi i casi a meno che siano all’interno di un condominio.
No, anche per i condomini, non per le aziende.
No, il materiale può essere acquistato subito. Le spese che devono essere effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono le fatture all’utente finale.
I limiti sono calcolati sulle spese massime e sono così imposti:
- per gli interventi di isolamento degli edifici, la detrazione è pari a 50.000 € nel caso di edifici unifamiliari o indipendenti (villette a schiera), mentre è pari a 40.000 € per le unità immobiliari nei condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure a 30.000 € per le unità immobiliari nei condomini composti da più di 8 unità immobiliari.
- per gli interventi di sostituzione sugli impianti centralizzati nei condomini la detrazione è pari a 20.000 € per le unità immobiliari nei condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure a 15.000 € per le unità immobiliari nei condomini composti da più di 8 unità immobiliari
- per gli interventi di sostituzione sugli impianti negli edifici unifamiliari o nelle abitazioni indipendenti (villette a schiera) la detrazione è pari a 30.000 € per unità immobiliare.
É stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che i massimali nei condomìni si applicano con logica a scaglioni, per cui se l'intervento riguarda l'impianto centralizzato in un condominio di 13 unità il massimale si calcola nel seguente modo: 20.000 € x 8 unità + 15.000 x (13-8 unità = 5 unità) = 235.000 €.
Le detrazioni relative ai vecchi Ecobonus, se non abbinate agli interventi "trainanti" del nuovo Superbonus 110%, laddove possibile, rimarranno in vigore con le regole previste dai precedenti decreti (relativamente all’aliquota e al periodo di detrazione). La novità del Decreto Rilancio è che questi interventi potranno godere dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Ricordiamo che i calcoli che sono alla base della certificazione energetica derivano dal pacchetto normativo UNI 11300 e sono utilizzati per calcolare i fabbisogni medi su base mensile degli edifici per i vari servizi (riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria, raffrescamento).
I calcoli per determinare il fabbisogno energetico per l’Attestato di Prestazione Energetica vengono eseguiti sull’edificio reale e sull’edificio di riferimento, confrontando i fabbisogni di energia primaria non rinnovabile.
L’edificio di riferimento è un edificio avente le stesse caratteristiche geometriche dell’edificio reale con caratteristiche termiche/fisiche dei componenti edilizi e impiantistici assunte secondo alcuni valori tabellati. In particolare per gli impianti, l’edificio di riferimento ha come sistema di generazione una caldaia a condensazione.
Per garantire il doppio salto di classe energetica deve essere prodotto un’Attestato di Prestazione Energetica ante operam, quindi delle analisi di fattibilità sulla base delle varie soluzioni tecniche realizzabili e verificare che le simulazioni garantiscano l’obbiettivo del miglioramento di due classi energetiche.
Non è possibile stabilire a priori come ottenere il doppio salto di classe.
Sicuramente sarà più facile ottenere il doppio salto di classe su un edificio che presenta una classe di partenza molto bassa (F o G) oppure sostituendo gli impianti con tecnologie a fonte rinnovabile (pompe di calore o caldaie a biomassa), visto che il parametro che definisce l’APE è l’energia primaria non rinnovabile.
La classe A+ era la massima classe ottenibile con il precedente schema di certificazione energetica. Oggi la certificazione energetica prevede la classe A1, A2, A3 e A4.
Andrebbe comunque prodotto l’Attestato di Prestazione Energetica ante operam. In funzione del risultato ottenuto per accedere al Superbonus dovrà esserci un miglioramento di due classi energetiche oppure la più alta ottenibile: se mi trovassi in classe A3 potrei al massimo andare in A4; se già mi trovo in A4 il Superbonus non è ottenibile.
Non direttamente. In un condominio, per beneficiare del Superbonus 110% a livello impiantistico è necessario che sia prevista la sostituzione dell’impianto esistente con impianti centralizzati per cui in quel caso l’unica soluzione è che sia prevista la sostituzione di tutti gli impianti autonomi con un impianto centralizzato.
In alternativa, secondo il comma 2 dell'art. 119 potrebbe essere ottenuta la detrazione al 110% in 5 anni sulla sostituzione della caldaia in un appartamento con impianto autonomo in conformità all'attuale Ecobonus, DL 63/2013 (al posto del 50% o del 65%), solo se questo intervento fosse abbinato a uno dei "trainanti" che, in questo caso potrà essere evidentemente solo l'isolamento dell'edificio per più del 25% della superficie disperdente (punto a - comma 1) e che l'intervento complessivamente garantisca il doppio salto di classe dell'edificio.
Se non abbinati ad uno degli interventi "trainanti", gli interventi di ristrutturazione edilizia hanno diritto agli stessi bonus fiscali in vigore oggi (50% in 10 anni per ristrutturazione edilizia).
Per accedere all'Ecobonus 110% il fotovoltaico deve essere abbinato ad almeno uno degli interventi "trainanti" sopradescritti (comma 1) oppure al sismabonus (comma 4).
Il solo fotovoltaico rientra nelle agevolazioni del bonus casa al 50% per 10 anni, con la novità introdotta dal Decreto Rilancio di poter accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito.
Il cappotto, se copre più del 25% della superficie disperdente, costituisce uno degli interventi "trainanti" e quindi gode dell'Ecobonus al 110% in 5 anni.
La pompa di calore in un edificio unifamiliare, se affiancata ad integrazione a una caldaia esistente (anche se recente) non gode del Superbonus 110% in quanto questo è previsto in caso di sostituzione.
Il fotovoltaico gode dell'Ecobonus 110% se abbinato a uno degli interventi "trainanti", quindi anche nel caso di abbinamento con cappotto superiore al 25% della superficie disperdente.
É possibile. Installando una pompa di calore in sostituzione di una caldaia tradizionale il doppio salto di classe energetica è possibile però la valutazione dovrà essere condotta con una simulazione attraverso un software per i calcoli energetici.
Al di là del passaggio di classe energetica, in questo caso segnaliamo che il funzionamento della pompa di calore deve essere compatibile con l’impianto esistente, in particolare con le temperature di mandata ai terminali di riscaldamento.
Ad esempio, nelle regioni del centro nord in caso di terminali che necessitano di alte temperature nei mesi più rigidi (radiatori) potrebbe essere più idonea l’installazione di impianti ibridi caldaia + pompa di calore, possibilmente abbinati a un impianto fotovoltaico.
Viceversa nelle regioni centromeridionali o in caso di edifici già mediamente isolati al centro nord (magari con impianto radiante a pavimento) potrebbe essere adottata una pompa di calore idronica sull’impianto esistente.
In alcuni casi particolari, nelle regioni meridionali particolarmente miti, si potrà valutare anche una soluzione in pompa di calore ad espansione diretta con unità interne tipo split per riscaldamento e raffrescamento.
I vincoli sono il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare con Attestato di Prestazione Energetica ante e post operam e l’esecuzione di almeno uno degli interventi trainanti.
Gli amministratori dovranno chiedere agli istituti finanziari supporto per la cessione del credito.
Per le centrali già deliberate questo inverno dovrà essere verificato se gli interventi previsti rientrano nell'Ecobonus 110%. In caso contrario dovranno essere integrati per ottenere il 110% oppure si potrà optare per aderire agli altri bonus in vigore già oggi (50% o 65%).
Ad esempio nel caso di un condominio in cui è già stata deliberata la sostituzione di una caldaia esistente con una a condensazione.
Si, nell’ambito di applicazione di uno dei tre interventi "trainanti" e dell’ottenimento di un doppio salto di classe energetica.
In un edificio unifamiliare la sola sostituzione di un generatore per la produzione di acqua calda sanitaria con uno scaldacqua in pompa di calore non è considerabile come "trainante".
É considerabile intervento "trainante" in un edificio unifamiliare, ad esempio, l’installazione di una pompa di calore per il riscaldamento e di uno scaldacqua in pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria in sostituzione di una caldaia esistente in produzione combinata (riscaldamento + ACS) oppure in sostituzione di una caldaia esistente in riscaldamento e di un generatore per produzione di acqua calda sanitaria.
Naturalmente in tutti i casi deve essere verificato il doppio salto di classe energetica.
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